Assicurazione Medico Bagaglio

Polizza n° 136089
YEBO TOUR OPERATOR
Condizioni di Assicurazione redatte ai sensi del regolamento ISVAP n° 35/2010. (B10)

GLOSSARIO Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione.
Assicurazione: il contratto di assicurazione. Assistenza: l’aiuto tempestivo, in denaro o in natura, fornito all’Assicurato che si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi di un sinistro, tramite la Centrale Operativa.
Bagaglio: I capi di abbigliamento, gli articoli sportivi e gli articoli per l’igiene personale, il materiale fotocineottico e la valigia, la borsa, lo zaino che li possono contenere e che l’Assicurato porta con sé in viaggio.
Compagno di viaggio: la persona assicurata che, pur non avendo vincoli di parentela con l’Assicurato che ha subito l’evento, risulta regolarmente iscritto al medesimo viaggio dell’Assicurato stesso.

Centrale Operativa: la struttura organizzativa di Inter Partner Assistance S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia - Via B. Alimena, n. 111 – 00173 Roma – costituita da risorse umane ed attrezzature, in funzione 24 ore su 24 e tutti i giorni dell'anno, che provvede a garantire il contatto telefonico con l’Assicurato, organizzare gli interventi sul posto ed erogare, con costi a carico della Società, le prestazioni di assistenza previste in Polizza.

Contraente: il soggetto che stipula l’assicurazione. Nel caso di persona fisica, il soggetto maggiorenne dotato di capacità di agire.
Destinazione:
- Italia: la Repubblica Italiana, la Repubblica di San Marino e lo Stato della Città del Vaticano. - Europa: i paesi dell’Europa geografica (compresa l’Italia e la Federazione Russa) e del bacino del Mediterraneo (Algeria, Canarie, Cipro, Egitto, Israele, Libano, Libia, Madera, Marocco, Siria, Tunisia e Turchia). - Mondo: tutti i paesi del mondo inclusa l’Europa.
Domicilio: il luogo, nel paese di origine, dove l’Assicurato ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi.
Day hospital: la degenza non comportante pernottamento, ma documentata da cartella clinica, presso una struttura sanitaria autorizzata avente posti letto dedicati alla degenza. Estero: tutti i paesi del mondo, esclusa l’Italia.
Evento: l’accadimento che ha generato, direttamente od indirettamente, uno o più sinistri.
Familiare: la persona legata da vincolo di parentela con l’Assicurato (coniuge, figli, padre, madre, fratelli, sorelle, nonni, suoceri, generi, nuore, cognati, zii, cugini, nipoti) e da persone con lui stabilmente conviventi così come risultante dallo stato di famiglia.
Franchigia: importo prestabilito in numero assoluto che rimane comunque a carico dell’Assicurato per ciascun sinistro.
Furto: Il reato previsto all’art. 624 del Codice Penale, commesso da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.
Indennizzo o indennità: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro coperto dalle garanzie di polizza.
Infortunio: il sinistro dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obbiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte, un'invalidità permanente o un'inabilità temporanea.
Istituto di cura: l’istituto universitario, ospedale, casa di cura, day hospital, poliambulatorio diagnostico e/o terapeutico, regolarmente autorizzati per diagnosi e cure. Non sono convenzionalmente considerate strutture sanitarie per diagnosi e cure: gli stabilimenti termali, quelle con finalità prevalentemente dietologiche, per il benessere della persona, riabilitative, per convalescenza, lungo degenza o soggiorni, le strutture per anziani.
Malattia: ogni riscontrabile alterazione dello stato di salute non dovuta ad infortunio.
Massimale: la somma massima, stabilita nella Polizza, garantita dalla Società in caso di sinistro.
Medicinali: sono considerati tali quelli che risultano descritti sull’Annuario Italiano dei Medicamenti. Quindi non sono tali i prodotti parafarmaceutici, omeopatici, cosmetici, dietetici, galenici, ecc., anche se prescritti da un medico.
Polizza: il documento che prova l’assicurazione.
Premio: importo dovuto dal Contraente all’Assicuratore.
Prescrizione: estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge.
Rapina: la sottrazione di cosa mobile a chi la detiene, mediante violenza o minaccia alla sua persona.
Residenza: il luogo dove l’Assicurato ha stabilito la sua dimora come risultante da certificato anagrafico.
Ricovero/degenza: la permanenza in istituti di cura, regolarmente autorizzati per l’erogazione dell’assistenza ospedaliera, che contempli almeno un pernottamento, ovvero la permanenza diurna in day hospital.
Scadenza: data in cui cessano gli effetti del contratto.
Scoperto: la parte di danno indennizzabile a termini di polizza in percentuale che rimane a carico dell'Assicurato per ciascun sinistro. Sinistro: il verificarsi dell’evento dannoso, futuro ed incerto, per il quale è prestata l’assicurazione.
Società:
INTER PARTNER ASSISTANCE S.A.
Rappresentanza Generale per l’Italia
Via Bernardino Alimena 111 – 00173 Roma.
Terzi: qualunque persona non rientrante nella definizione di “familiare”.
Viaggio: il viaggio, il soggiorno o la locazione, risultante dal relativo contratto o documento di viaggio.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
ART. 1. COMUNICAZIONE DELLE COPERTURE
Ai fini della validità della copertura è necessario rientrare nell’elenco di coloro che hanno diritto alle prestazioni e garanzie previste dalla presente Polizza.
Il Contraente predispone l’elenco degli aventi diritto per l’invio alla Società; l’invio può avvenire o tramite Portale Internet o tramite flusso informatico. In quest’ultimo caso la periodicità dell’invio e le caratteristiche del flusso saranno di volta in volta concordate con la Società.
Il Contraente si rende dunque responsabile:
• della raccolta e della comunicazione alla Società dei nominativi degli Assicurati;
• della comunicazione al singolo Assicurato dei contenuti del programma assicurativo offerto (vedi art. 21 delle Condizioni Generali di Assicurazione).

ART. 2. DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione, ai sensi degli art.1892, 1893 e 1894 C.C..

ART. 3. ALTRE ASSICURAZIONI Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore. Se l'assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità. Nel caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'articolo 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno. L'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.

ART. 4. EFFETTO DELL’ASSICURAZIONE L'assicurazione ha effetto dalle ore 00.00 del giorno indicato nel frontespizio di polizza purché venga corrisposto il relativo premio. In deroga a quanto previsto dell’Art. 1901 C.C., se il Contraente non paga il premio entro il termine sopra indicato o i premi delle successive appendici di regolazione o di rinnovo, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento. Ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell’art.1901 C.C..

ART. 5. DURATA DEL CONTRATTO – TACITO RINNOVO Il contratto ha validità annuale in base a quanto indicato nel frontespizio polizza ed alla sua naturale scadenza, in mancanza di disdetta mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, il contratto è prorogato per un anno e così successivamente.

ART. 6. DURATA DELLA COPERTURA ASSICURATIVA L’efficacia della Polizza nei confronti di ogni singolo Assicurato decorre dalle ore 00:00 della data di inizio viaggio e cessa alle ore 24:00 del giorno di rientro dal viaggio e comunque non oltre il 30° giorno successivo all’inizio del viaggio, sempre che l’adesione avvenga durante il periodo di validità della polizza. In caso di disdetta della Polizza, la data di termine del contratto viene considerata come ultimo giorno utile alla messa in copertura di nuovi Assicurati, essendo prevista la gestione delle code di portafoglio. Le attivazioni con data successiva a tale termine, non potranno essere considerate valide ai fini della copertura assicurativa della presente Polizza.

ART. 7. AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione ai sensi dell’art. 1898 C.C..

ART. 8. DIMINUZIONE DEL RISCHIO Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell’art. 1897 C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso.

ART. 9. VARIAZIONI NELLA PERSONA DEL CONTRAENTE In caso di alienazione dell'azienda del Contraente o di parte delle Sue attività, gli effetti della Polizza si trasmetteranno all'acquirente. Nel caso di fusione del Contraente, la Polizza continuerà con la società incorporante o con quella frutto della fusione. Nei casi di trasformazione o di cambiamento di ragione sociale del Contraente, la presente Polizza continuerà con la nuova forma societaria. Le variazioni di cui sopra devono essere comunicate dal Contraente entro il termine di 15 (quindici) giorni dal loro verificarsi alla Società, la quale, nei 30 (trenta) giorni successivi, ha facoltà di recedere dal contratto, dandone comunicazione con preavviso di 15 (quindici) giorni. Nei casi di scioglimento del Contraente o della sua messa in liquidazione, la Polizza cessa con effetto immediato ed i premi eventualmente pagati e non goduti saranno rimborsati previo conguaglio con il premio minimo garantito annuo stabilito in polizza e comunque dovuto.

ART. 10. RIMBORSO DELLE SOMME SPESE PER PRESTAZIONI INDEBITAMENTE RICEVUTE La Società si riserva il diritto di chiedere all’Assicurato/Contraente la restituzione delle spese sostenute in seguito all’effettuazione delle prestazioni di polizza, che si accertino non essere dovute in base a quanto previsto dal contratto o dalla legge.

ART. 11. VALUTA DI PAGAMENTO Gli indennizzi vengono corrisposti in Italia in euro. Nel caso di spese sostenute al di fuori dei paesi aderenti all’euro, il rimborso verrà calcolato al cambio ufficiale relativo del giorno in cui sono state sostenute. 2/4

ART. 12. ONERI FISCALI Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente.

ART. 13. FORO COMPETENTE Foro competente è quello del luogo di residenza dell'Assicurato o del Contraente.

ART. 14. TERMINE DI PRESCRIZIONE Il termine di prescrizione dei diritti relativi alla presente Polizza è di due anni, a norma dell’Art. 2952 C.C..

ART. 15. DIRITTO DI RIVALSA La Società è surrogata, fino alla concorrenza della somma liquidata, in tutti i diritti ed azioni che l'Assicurato/Contraente può avere nei confronti dei responsabili dei danni.

ART. 16. RICHIESTA DOCUMENTAZIONE La Società ha facoltà di richiedere a fini liquidativi ulteriore documentazione rispetto a quella contrattualmente prevista e non perde il diritto di far valere, in qualunque momento ed in ogni caso, eventuali eccezioni anche se abbia iniziato la liquidazione delle garanzie.

ART. 17. MANCATO UTILIZZO DELLE PRESTAZIONI / LIMITI DI RESPONSABILITÀ’ In caso di prestazioni non usufruite o usufruite solo parzialmente per scelta dell’Assicurato o per sua negligenza, la Società non è tenuta a fornire alcun altro aiuto in alternativa o a titolo di compensazione rispetto a quello offerto. La Società non assume responsabilità per danni conseguenti ad un suo mancato o ritardato intervento dovuto all’intervento delle Autorità del paese nel quale è prestata l’assistenza o a causa di forza maggiore o circostanza fortuita ed imprevedibile.

ART. 18. RINVIO ALLE NORME DI LEGGE Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto, valgono le norme dettate in materia dalla Legge italiana.

ART. 19. PREMI Il premio è determinato secondo quanto stabilito nel frontespizio di polizza. A titolo riepilogativo, il premio potrà essere determinato da una delle seguenti modalità: a) dalla destinazione del viaggio; b) dalla durata e dalla destinazione del viaggio; c) dal valore del viaggio; d) dal fatturato annuo relativo all'organizzazione di viaggi.

Le modalità di corresponsione del premio sono altre sì stabilite nel frontespizio di polizza. A titolo riepilogativo, di norma il premio sarà calcolato in via unitaria per singola adesione. Talvolta la polizza potrà prevedere un premio minimo garantito. Il premio minimo garantito potrà essere anticipato o frazionato. In caso di premio minimo garantito - anticipato o frazionato - sarà previsto un meccanismo di regolazione del premio. Fermo restando quanto stabilito nel frontespizio di polizza in materia di regolazione del premio, la Società provvederà all'emissione di appendice di regolazione ed il Contraente si impegna a saldare il relativo importo (“Premio di Regolazione”) entro 30 giorni dalla data di emissione della relativa appendice. Il pagamento dei premi sarà effettuato a mezzo bonifico bancario.

ART. 20. ASSICURATI I singoli clienti che acquistano i viaggi dal Contraente direttamente o attraverso agenzie rivenditrici. I singoli clienti sono equiparati al Contraente nell'esercizio della titolarità del contratto.

ART. 21. INFORMAZIONI AI CLIENTI Il Contraente si impegna a consegnare agli Assicurati le Condizioni di Assicurazione predisposte dalla Società e da quest’ultima trasmesse al Contraente così come previsto dal reg. ISVAP n. 35 del 26/05/2010.

ART. 22. MODIFICHE AL CONTRATTO Le eventuali modifiche o variazioni dell’assicurazione devono essere provate per iscritto e controfirmate, per accettazione, dalle Parti.

ART. 23. PUBBLICITÀ’ Qualora una delle Parti intenda attuare iniziative pubblicitarie o comunque di comunicazione, utilizzando i segni distintivi dell’altra Parte e/o fornendo informazioni sulla medesima e/o sul gruppo di appartenenza deve sottoporre alla preventiva approvazione della stessa il relativo materiale. L'attività promozionale e pubblicitaria sarà svolta in conformità alle previsioni di legge e regolamentari vigenti. La Parte richiedente è tenuta ad utilizzare il marchio e la ragione sociale dell’altra Parte attenendosi scrupolosamente alle disposizioni ricevute.

ART. 24. USO DEI MARCHI ED ATTIVITÀ’ PROMOZIONALE SU INTERNET Una Parte non può utilizzare il logo, i marchi, le denominazione commerciali o marchi di servizi dell’altra Parte senza il preventivo consenso scritto da parte di quest’ultima che potrà essere rilasciato a sua completa discrezione. La Parte richiedente non potrà porre in essere o consentire che venga posta in essere alcuna attività che possa pregiudicare i diritti dell’altra Parte in relazione ai suddetti marchi. Le Parti dovranno attenersi alle previsioni di legge e regolamentari vigenti relative con riferimento all'attività promozionale posta in essere tramite i rispettivi siti internet. Alla scadenza della Polizza o in caso di sua risoluzione, estinzione o cessazione, per qualsiasi causa intervenuta, le Parti non potranno, comunque, più utilizzare il marchio, la denominazione o il logo dell’altra Parte, né utilizzarli altrimenti in alcun modo, anche se fosse stata a ciò specificamente preventivamente autorizzata.

ART. 25. PRIVACY La Contraente, in qualità di unico Titolare del trattamento dei dati dei propri assicurati, si obbliga, a fornire a propria cura e spese, a coloro che usufruiranno dei Servizi erogati dalla Società l’Informativa di cui all’Art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003. Informativa per la gestione dei dati del contratto: Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 (Testo Unico delle norme in materia di tutela dei dati personali), riguardante la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, le Parti del presente contratto si danno reciproco atto che i dati personali relativi a ciascun contraente del presente atto (Sede, recapito telefonico, Codice Fiscale e Partita I.V.A.) verranno inseriti ed elaborati nelle proprie banche dati, al fine di gestire i reciproci rapporti contrattuali. Le Parti del presente atto si riconoscono reciprocamente il diritto di conoscenza, cancellazione, rettifica, aggiornamento, integrazione ed opposizione al trattamento dei dati stessi, secondo quanto previsto all'art. 7 del suddetto Decreto Legislativo. Resta espressamente inteso che ciascuna Parte dichiara di aver preso visione di quanto sopra esposto. Autonomi Titolari del trattamento dei dati personali, ciascuno per le proprie attività istituzionali, ai fini del presente atto, sono il Contraente e la Società. Nomina a Responsabile del Trattamento dei dati: In considerazione del fatto che la formalizzazione del presente contratto comporta per la Società l’elaborazione di dati relativi ai assicurati al fine di provvedere alla fornitura e gestione dei Servizi, il Contraente provvede a nominare Inter Partner Assistance S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia "Responsabile" del Trattamento ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs 196/03. Del pari la Società si impegna a nominare ove non abbia a ciò già provveduto, gli addetti allo svolgimento delle attività connesse con l'esecuzione del presente accordo quali "Incaricati" del Trattamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del D.Lgs 196/03.

CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE

ART. 1. OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
La Società fornisce le garanzie specificate nelle seguenti sezioni :

A. ASSISTENZA E SPESE MEDICHE IN VIAGGIO
(RAMO 02 E 18)
B. BAGAGLIO (RAMO 09 E 16)
La durata massima della copertura assicurativa per tutte le destinazioni è 30 giorni.

A. ASSISTENZA E SPESE MEDICHE IN VIAGGIO
A.1 - Oggetto dell’assicurazione
La Società, in caso di malattia o infortunio dell’Assicurato in viaggio, tramite la Centrale Operativa, organizza ed eroga, 24 ore su 24, le seguenti prestazioni:
ASSISTENZA IN VIAGGIO
I massimali indicati devono intendersi per assicurato, sinistro e periodo assicurativo, fermi i sottolimiti previsti. a) CONSULTO MEDICO TELEFONICO. La Centrale Operativa è a disposizione dell’Assicurato per organizzare un consulto medico telefonico in caso di urgenza improvvisa durante il viaggio.
b) INVIO DI UN MEDICO O DI UN’AMBULANZA IN CASO DI URGENZA (valida solo in Italia)
Qualora il servizio medico della Centrale Operativa giudichi necessaria e non rinviabile una visita medica dell’Assicurato, la Centrale Operativa invierà un medico generico convenzionato sul posto, o qualora non fosse immediatamente disponibile un medico, organizzerà il trasferimento in ambulanza dell’Assicurato presso il centro di primo soccorso più vicino. La prestazione viene fornita con costi a carico della Società. NB : Resta inteso che in caso di emergenza la Centrale Operativa non potrà in alcun caso sostituirsi agli Organismi Ufficiali di Soccorso (Servizio 118), né assumersi le eventuali spese. c) SEGNALAZIONE DI UN MEDICO SPECIALISTA (valida solo all’estero) Qualora, in seguito al Consulto Medico Telefonico, l’Assicurato dovesse sottoporsi ad una visita specialistica, la Centrale Operativa segnalerà, compatibilmente con le disponibilità locali, il nominativo di un medico specialista nella località più vicina al luogo in cui si trova l’Assicurato. d) TRASFERIMENTO – RIENTRO SANITARIO Qualora il servizio medico della Centrale Operativa consigli il trasporto sanitario dello stesso, previa analisi del quadro clinico e d’intesa con il medico curante sul posto, la Centrale Operativa organizzerà: - il trasferimento sanitario presso una struttura medica adeguata più vicina; - il trasferimento dalla struttura medica alla residenza dell’Assicurato; - il rimpatrio sanitario in Italia se le sue condizioni lo permettono e lo richiedono; con la necessaria assistenza durante il trasporto con personale medico o paramedico. Il trasporto sanitario sarà effettuato, con tutte le spese a carico della Società, utilizzando i mezzi ritenuti più idonei ad insindacabile giudizio della Centrale Operativa. Tali mezzi potranno essere: - aereo sanitario, solo ed esclusivamente per il rientro in Italia e purché il sinistro avvenga in Europa; - aereo di linea, eventualmente barellato; - treno prima classe e, ove necessario, vagone letto; - autoambulanza, senza limiti di chilometraggio; - altro mezzo di trasporto.

Sono escluse dalla prestazione:
- le infermità o lesioni che, a giudizio del servizio medico della Centrale Operativa, possono essere curate sul posto o comunque non impediscano la continuazione del Viaggio; - le malattie infettive, nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme sanitarie nazionali o internazionali; - tutti i casi in cui l’Assicurato o i familiari dello stesso sottoscrivessero volontariamente le dimissioni contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale fosse ricoverato;

La Società avrà la facoltà di richiedere l’eventuale biglietto di viaggio non utilizzato per il rientro dell’Assicurato. e) RIENTRO DEGLI ALTRI ASSICURATI Qualora successivamente alla prestazione Trasferimento – Rientro Sanitario, o in caso di decesso dell’Assicurato, i compagni di viaggio non fossero obiettivamente in grado di rientrare alla propria residenza in Italia con il mezzo inizialmente previsto, la Centrale Operativa provvederà a fornire loro un biglietto ferroviario di prima classe o un biglietto aereo di classe economica. La prestazione è effettuata a condizione che i familiari e compagni di viaggio siano assicurati. La Società avrà la facoltà di richiedere loro gli eventuali biglietti di viaggio non utilizzati per il rientro. Massimali previsti: Italia € 1.000,00 – Europa € 1.500,00 – Mondo € 2.000,00
f) INVIO MEDICINALI URGENTI (valida solo all’estero) Qualora l’Assicurato necessiti di medicinali regolarmente registrati in Italia ma non reperibili sul luogo, né sostituibili con medicinali locali ritenuti equivalenti dal servizio medico della Centrale Operativa, la stessa provvederà al loro invio con il mezzo più rapido nel rispetto delle norme e delle tempistiche che regolano il trasporto dei medicinali.La Società terrà a proprio carico il costo della spedizione, mentre il costo 3/4
dei medicinali resta a carico dell'Assicurato.
g) VIAGGIO DI UN FAMILIARE IN CASO DI RICOVERO
Qualora l’Assicurato, in viaggio da solo o con minore, venga ricoverato con una prognosi di degenza superiore a 10 (dieci) giorni, la Centrale Operativa fornirà un biglietto di andata e ritorno (ferroviario di prima classe o aereo classe economica o altro mezzo a proprio insindacabile giudizio) per permettere ad un familiare, che si trovi in Italia, di raggiungere l’Assicurato ricoverato.
Sono incluse le spese di albergo (pernottamento e prima colazione) del familiare fino alla concorrenza di € 260,00 con un massimo di € 52,00 al giorno.
h) PROLUNGAMENTO DEL SOGGIORNO
Qualora l’Assicurato non sia in grado di rientrare in Italia alla data stabilita per:
- ricovero ospedaliero con una prognosi di degenza superiore a 7 (sette) giorni;
- furto o smarrimento del passaporto necessario al rientro, certificato dalla denuncia alle Autorità locali; la Società terrà a proprio carico le spese di albergo (pernottamento e prima colazione) dell’Assicurato e dei compagni di viaggio, purché assicurati. Massimale previsto: Massimo 10 notti con il limite di €.1.000,00.
i) RIENTRO DELL’ASSICURATO CONVALESCENTE AL PROPRIO DOMICILIO
Qualora l’Assicurato in seguito alle dimissioni di ricovero non fosse obiettivamente in grado di rientrare alla propria residenza con il mezzo inizialmente previsto, la Società organizza e prende a proprio carico le spese di rientro. La garanzia è estesa anche ai familiari e ad un compagno di viaggio.
Massimale per il rientro dei familiari e compagno di viaggio: € Italia 500,00 – Europa € 750,00 – Mondo € 1.500,00 j) RIENTRO DELLA SALMA
In caso di decesso dell’Assicurato durante il viaggio, la Centrale Operativa organizzerà ed effettuerà il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura in Europa. Il trasporto sarà eseguito secondo le norme internazionali in materia e dopo aver adempiuto tutte le formalità sul luogo del decesso. La Società tiene a proprio carico le spese di trasporto con esclusione delle spese relative alla cerimonia funebre, all'inumazione o alla cremazione. La Società tiene a carico anche il costo del biglietto di viaggio, andata e ritorno, di un familiare per recarsi sul luogo in cui si è verificato l’evento e le spese di pernottamento della prima notte presso la struttura alberghiera più vicina.
k) RIENTRO ANTICIPATO
Qualora l’Assicurato in viaggio abbia necessità di rientrare al proprio domicilio in Italia prima della data programmata e con un mezzo diverso da quello inizialmente previsto, a causa del decesso o di ricovero di un familiare con prognosi superiore a 5 giorni, la Centrale Operativa organizza il rientro e prende a proprio carico le relative spese. La garanzia è valida anche per il rientro di un compagno di viaggio purché assicurato.
Massimali previsti: Italia € 550,00 – Europa € 2.000,00 – Mondo € 2.000,00
l) ANTICIPO SPESE DI PRIMA NECESSITÀ IN CASO DI FURTO, SCIPPO, RAPINA O SMARRIMENTO DEI MEZZI DI PAGAMENTO (valida solo all'estero)
Qualora l’Assicurato debba sostenere, durante il viaggio, spese impreviste di prima necessità (soggiorno in albergo, noleggio veicoli, biglietti di viaggio, ristorante, etc.) e si trovi nell'impossibilità di provvedervi direttamente ed immediatamente a causa di furto, rapina, scippo o smarrimento dei propri mezzi di pagamento, la Centrale Operativa potrà anticipare, con pagamento diretto al fornitore, gli importi risultanti dal corrispondente documento fiscale (fattura) entro il limite stabilito. L’Assicurato dovrà far pervenire copia della regolare denuncia inoltrata alle Autorità del luogo. L’Assicurato dovrà comunque provvedere alla restituzione della somma anticipata entro 30 (trenta) giorni dall'erogazione della stessa. La prestazione non è operante:
- nei paesi in cui non esistono filiali o corrispondenti della Società - quando l’Assicurato non è in grado di fornire adeguate garanzie bancarie di restituzione, ritenute tali ad insindacabile giudizio della Società;
- nei casi in cui i trasferimenti di valuta all'estero comportino violazione delle norme vigenti in materia valutaria in Italia o nel paese in cui si trova l’Assicurato.

Massimale previsto: € 1.000,00
m) PROTEZIONE CARTE DI CREDITO (valida solo all'estero) In caso di furto o smarrimento delle carte di credito dell’Assicurato, la Centrale Operativa su richiesta specifica, provvede a mettere in contatto l’Assicurato con gli Istituti emittenti, per avviare le procedure necessarie al blocco. Resta a carico dell’Assicurato il perfezionamento della procedura di blocco, secondo quanto disposto dai singoli istituti emittenti.
n) ANTICIPO SPESE ASSISTENZA LEGALE (valida solo all'estero) Qualora l’Assicurato fosse arrestato o minacciato di arresto e necessiti di assistenza legale, la Centrale Operativa metterà a disposizione dell’Assicurato un legale, nel rispetto delle regolamentazioni locali, e anticiperà il pagamento della relativa parcella. L’Assicurato dovrà comunicare la causa della richiesta e l’ammontare della cifra necessaria. L’Assicurato dovrà comunque provvedere alla restituzione della somma anticipata entro 30 (trenta) giorni dall'erogazione della stessa. La prestazione non è operante: - nei paesi in cui non esistono filiali o corrispondenti della Società; - quando l’Assicurato non è in grado di fornire adeguate garanzie bancarie di restituzione, ritenute tali ad insindacabile giudizio della Società;
- nei casi in cui i i trasferimenti di valuta all'estero comportino violazione delle norme vigenti in materia valutaria in Italia o nel paese in cui si trova l’Assicurato.
Massimale previsto: € 500,00
o) ANTICIPO CAUZIONE PENALE (valida solo all'estero) Qualora l’Assicurato si trovi, durante il viaggio, in stato di fermo, arresto o minaccia di arresto e non potesse provvedere direttamente a versare la cauzione penale per essere rimesso in libertà, la Società potrà pagare sul posto, a titolo di anticipo per conto dell’Assicurato, la cauzione penale. L’Assicurato dovrà comunque provvedere alla restituzione della somma anticipata entro 30 (trenta) giorni dall'erogazione della stessa. La prestazione non è operante: - nei paesi in cui non esistono filiali o corrispondenti della Società - quando l’Assicurato non è in grado di fornire adeguate garanzie bancarie di restituzione, ritenute tali ad insindacabile giudizio della Società; nei casi in cui i trasferimenti di valuta all'estero comportino violazione delle norme vigenti in materia valutaria in Italia o nel paese in cui si trova l’Assicurato. Massimale previsto: € 3.000,00

SPESE MEDICHE IN VIAGGIO I massimali indicati devono intendersi per Assicurato, sinistro e periodo assicurativo, fermi i sotto limiti previsti. MASSIMALI PREVISTI: ITALIA € 1.000,00 EUROPA € 5.000,00 MONDO € 10.000,00

CON PAGAMENTO DIRETTO – Solo se la Centrale Operativa è preventivamente contattata. a) Qualora l’Assicurato debba sostenere spese mediche/ospedaliere per cure o interventi chirurgici urgenti e non procrastinabili che prevedano un ricovero, durante il periodo di validità della garanzia, la Società terrà a proprio carico i costi con pagamento diretto sul posto da parte della Centrale Operativa. La garanzia sarà prestata fino alla data di dimissioni o fino al momento in cui l’Assicurato sarà ritenuto, a giudizio dei medici della Società, in condizioni di essere rimpatriato. La garanzia sarà operante per un periodo non superiore a 120 giorni complessivi di degenza. Nei casi in cui la Società non possa effettuare il pagamento diretto, le spese saranno rimborsate sempre ché autorizzate dalla Centrale Operativa che è stata anche in questo caso preventivamente contattata durante il periodo di ricovero. Nessun rimborso è previsto senza alcun contatto con la Centrale Operativa. A RIMBORSO – Anche senza preventiva autorizzazione della Centrale Operativa, entro i sotto limiti indicati. a) La Società provvede al rimborso delle spese di trasporto dal luogo dell’evento al centro medico di pronto soccorso o di primo ricovero. Massimali previsti: Italia € 500,00 – Estero € 2.500,00 b) La Società provvede al rimborso delle spese per visite mediche e/o farmaceutiche, cure ambulatoriali e/o di primo ricovero (compreso il day hospital), sostenute in seguito ad infortunio o malattia occorsi in viaggio. In caso di infortunio verificatosi in viaggio la Società rimborsa anche le spese per visite mediche e accertamenti diagnostici, purché effettuate nei 30 giorni successivi al rientro dal viaggio. Massimali previsti: Italia € 500,00 – Estero € 1.000,00 c) La Società provvede al rimborso delle spese per cure odontoiatriche urgenti solo a seguito di infortunio occorso durante il viaggio. Massimale previsto: € 150,00 A.2 - Decorrenza e operatività della sezione Assistenza e Spese Mediche in Viaggio La garanzia decorre dal momento dell’inizio del viaggio e finisce al termine del viaggio stesso. La garanzia è prestata nei limiti dei capitali e delle prestazioni del luogo ove si è verificato l’evento. A.3- Franchigia Spese Mediche in Viaggio L’indennizzo che, in caso di sinistro, la Società corrisponderà all'Assicurato, a termini di polizza, verrà liquidato previa detrazione di una franchigia fissa di € 50,00 per sinistro. A.4 - Esclusioni (ad integrazione delle esclusioni comuni) Le prestazioni non sono dovute nei seguenti casi : a) se l'Assicurato (o chi per esso) disattende le indicazioni della Centrale Operativa, ossia richieda di essere dimesso dalla struttura presso la quale è ricoverato, contro il parere dei sanitari della struttura stessa; o rifiuti il trasporto/rientro sanitario. In questo ultimo caso la Società sospenderà immediatamente l’assistenza e la copertura delle ulteriori spese mediche maturate dal giorno successivo del rifiuto del trasporto/rientro sanitario in Italia; b) pandemia (dichiarata dall’OMS), di gravità e virulenza tale da comportare una elevata mortalità ovvero da richiedere misure restrittive al fine di ridurre il rischio di trasmissione alla popolazione civile c) viaggio intrapreso verso un territorio dove, al momento della partenza, sia operativo un divieto o una limitazione (anche temporanei) emessi da un’Autorità pubblica competente; d) viaggio intrapreso allo scopo di sottoporsi a trattamenti medico/chirurgici; e) se nel luogo di destinazione è in essere o viene dichiarata durante il viaggio una quarantena. Non vengono erogate le prestazioni in quei paesi dove per motivi politici o meteorologici non è possibile prestare la garanzia. Inoltre: A.4.1 - Assistenza in Viaggio La Società non prende in carico gli eventi conseguenti a: a) mancato contatto con la Centrale Operativa o, comunque, senza la preventiva autorizzazione della stessa; b) viaggi estremi in zone remote raggiungibili solo con l’utilizzo di mezzi di soccorso speciali. A.4.2 - Spese Mediche in Viaggio La Società non prende in carico le spese conseguenti a: a) cure riabilitative e prestazioni fisioterapiche; b) acquisto, applicazione, manutenzione e riparazione di apparecchi protesici e terapeutici; c) cura o eliminazione di difetti fisici o malformazioni congenite, per applicazioni di carattere estetico, per cure termali e dimagranti, per cure dentarie (fatte salve quelle sopra specificate a seguito di infortunio); d) interruzione volontaria della gravidanza; e) pratica di sport aerei e dell’aria in genere, sport estremi se praticati al di fuori di organizzazioni sportive e senza i criteri di sicurezza previsti; f) qualsiasi sport esercitato professionalmente o che, comunque, comporti remunerazione diretta o indiretta; g) acquisto e riparazione di occhiali, lenti a contatto; h) le visite di controllo in Italia per situazioni conseguenti a malattie iniziate in viaggio. La garanzia non è altresì dovuta per i sinistri provocati o dipendenti da: - parto naturale o con taglio cesareo; - stati patologici dipendenti dalla gravidanza oltre la 26ma settimana di gestazione e dal puerperio; - dolo dell’Assicurato; - abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dall'uso di stupefacenti e di allucinogeni; - tentato suicidio o suicidio. A.5 - Disposizioni e limitazioni L'Assicurato libera dal segreto professionale, esclusivamente per gli eventi oggetto della presente assicurazione ed esclusivamente nei confronti della Società, i medici che lo hanno visitato e le persone coinvolte dalle condizioni di polizza. Inoltre: A.5.1 - Assistenza in Viaggio a) Le prestazioni di assistenza sono fornite per evento, indipendentemente dal numero di assicurati coinvolti, nei limiti dei massimali indicati e di eventuali sotto limiti; b) le prestazioni di assistenza, nel rispetto delle specifiche condizioni di operatività, sono effettuate in considerazione dello stato di salute dell’Assicurato e dello stato di necessità, utilizzando i mezzi e le strutture che la Società ritiene, a suo insindacabile giudizio, più adeguati agli scopi; c) la Società non potrà essere ritenuta responsabile di: - ritardi od impedimenti nell'esecuzione dei servizi convenuti dovuti a cause di forza maggiore, a disposizioni delle Autorità locali o contrarie a norme e regolamenti vigenti nel luogo di erogazione della prestazione; - errori dovuti ad inesatte comunicazioni ricevute dall'Assicurato o da chi per esso; d) la Società non è tenuta a pagare indennizzi in sostituzione delle garanzie di assistenza dovute.

B. BAGAGLIO I massimali indicati devono intendersi per Assicurato, per sinistro e periodo assicurativo, fermi i sotto limiti previsti B.1 - Oggetto dell’assicurazione a) FURTO, SCIPPO, RAPINA, INCENDIO, ROTTURE E DANNEGGIAMENTI, MANCATA CONSEGNA DEL BAGAGLIO La Società indennizza l’Assicurato dei danni materiali e diretti derivanti da furto, incendio, rapina, scippo, rotture, danneggiamenti e mancata consegna del bagaglio personale da parte del vettore aereo. La garanzia copre solo un sinistro per viaggio.

MASSIMALI PREVISTI:
ITALIA € 500,00
EUROPA € 750,00
MONDO € 1.000,00

Si specifica che:
- La Società corrisponde l’indennizzo con il limite massimo per oggetto di € 150,00.
- Tutto il materiale foto-cine-ottico (macchina fotografica, videocamera, telecamera, obiettivi, flash, batterie, ecc.), elettrodomestici e ogni altra apparecchiatura elettronica sono considerati cumulativamente quale unico oggetto.

b) RITARDATA CONSEGNA DEL BAGAGLIO
In seguito ad un ritardo aereo (rispetto all'orario previsto di arrivo), superiore a 12 ore, nella consegna del bagaglio, la Società rimborsa, nel limite del capitale assicurato gli acquisti di articoli di prima necessità (abbigliamento e articoli per l’igiene personale). La garanzia copre solo un sinistro per viaggio.
Massimale previsto per assicurato: € 150,00
La Società non rimborsa le spese:
- per ritardata consegna del Bagaglio sul volo di ritorno al domicilio abituale dell’Assicurato;
- sostenute dopo il ricevimento del bagaglio.

B.2 - Criteri e Limiti di Indennizzo
La Società corrisponde l’indennizzo nel limite del massimale previsto. B.3 - Esclusioni (ad integrazione delle esclusioni comuni) Sono esclusi dalla garanzia: computer, telefoni cellulari, lettori multimediali, occhiali da sole, televisori, carica batterie, denaro, pietre preziose, assegni, francobolli, biglietti e documenti di viaggio, gioielli, orologi preziosi, monete, oggetti d'arte, collezioni, campionari, cataloghi, merci, alimenti, beni deperibili. La Società non indennizza i danni: a) agevolati con dolo o colpa grave dall'Assicurato o da persone delle quali deve rispondere; b) verificatisi quando: - il bagaglio non sia stato riposto nell'apposito bagagliaio del veicolo debitamente chiuso a chiave; - il veicolo non sia stato parcheggiato, durante le ore notturne, dalle ore 20.00 alle ore 07.00, in una pubblica autorimessa custodita ed a pagamento; - il furto sia avvenuto senza scasso del bagagliaio del veicolo; - il bagaglio si trovi a bordo di motoveicoli ancorché riposto nell'apposito bagagliaio chiuso a chiave;

c) verificatisi durante il soggiorno in campeggio; Sono, inoltre, esclusi: d) i corredi foto-cine-ottici affidati a terzi (albergatori, vettori ecc.). B.4 - Decorrenza e operatività La garanzia Bagaglio decorre dal momento dell’inizio del viaggio ed è operativa fino al termine del viaggio stesso. La garanzia “Ritardata consegna del bagaglio” è operativa dal momento del primo imbarco aereo (check-in) e termina prima dell’ultimo check-in. B.5 - Disposizioni e limitazioni La Società determina l’indennizzo in base al valore commerciale che avevano le cose sottratte al momento del verificarsi del sinistro. In caso di capi di vestiario acquistati durante il viaggio, il rimborso verrà effettuato al valore di acquisto, purché debitamente comprovato da idonea documentazione.

ART. 2. ESCLUSIONI Sono esclusi dall'assicurazione tutte le prestazioni qualora l’Assicurato non abbia preventivamente contattato la Centrale Operativa. Sono altre sì esclusi dall'assicurazione ogni indennizzo, prestazione, conseguenza e/o evento derivante direttamente o indirettamente da : a) situazioni di conflitto armato, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità, guerra, guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, legge marziale, potere militare o usurpato, o tentativo di usurpazione di potere; b) atti di terrorismo in genere, compreso l’utilizzo di ogni tipo di ordigno nucleare o chimico; c) radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari, o derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo o da proprietà radioattive, tossiche, esplosive, o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari e sue componenti; d) trombe d’aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, esplosioni nucleari ed altri sconvolgimenti della natura; e) inquinamento dell’aria, dell’acqua, del suolo, del sottosuolo, o da qualsiasi danno ambientale; f) spese di ricerca dell'Assicurato in mare, lago, montagna o deserto; g) dolo o colpa dell’Assicurato.

ART. 3. OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI RICHIESTA DI ASSISTENZA L’Assicurato, o chi agisce in sua vece, in caso di richiesta di Assistenza o di Spese Mediche in Viaggio conseguenti a ricovero ospedaliero, deve contattare immediatamente la Centrale Operativa attiva 24 ore su 24 al numero telefonico: + 39 06 42 115 840 Inoltre, dovrà qualificarsi come “ASSICURATO YEBO TOUR OPERATOR di Paoli Laura” e comunicare: - dati anagrafici dell’Assicurato; - numero di polizza 136089; - tipo di intervento richiesto; - recapito telefonico temporaneo; - dati dell’Ospedale (nome e recapito telefonico, reparto di ricovero, nome del medico che ha preso in cura il paziente); - recapito di eventuali familiari/accompagnatori in viaggio con l’Assicurato.

ART. 4. OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI RICHIESTA DI RIMBORSO

Per ogni richiesta di rimborso, l’Assicurato o chi agisce in sua vece, deve denunciare il sinistro alla Società entro 30 giorni dal rientro, fornendo alla Società l’insieme dei documenti utili alla gestione del sinistro: - dati anagrafici e codice fiscale del destinatario del pagamento (ai sensi della legge n.248 del 4 agosto 2006); - nome e indirizzo della Banca, codice IBAN, codice SWIFT nel caso di conto corrente estero; - nome del titolare del conto corrente se differente dall'intestatario della pratica; - luogo, giorno ed ora dell’evento nonché le circostanze e le cause che lo hanno determinato.

Fornendo altre sì :
- Rimborso Spese Mediche :
- documentazione medica redatta in loco (cartella clinica, verbale di pronto soccorso, certificato medico riportante la diagnosi) e le relative ricevute delle spese mediche sostenute in originale.
- Furto, scippo, rapina, incendio, rotture, mancata consegna e danneggiamenti del Bagaglio:
- denuncia, in originale, presentata alla competente autorità del luogo ove si è verificato l’evento, con l’elenco dettagliato di quanto sottratto, incendiato o danneggiato e documentazione/prova di possesso attestante il loro valore, marca, modello, data approssimativa di acquisto.
- rapporto di irregolarità bagaglio (Property Irregularity Report), in copia.

Per i danni avvenuti in occasione di trasporto aereo, la denuncia va effettuata all'apposito ufficio aeroportuale facendosi consegnare il P.I.R. (PROPERTY IRREGULARITY REPORT).
- Ritardata consegna del Bagaglio da parte del vettore aereo: - rapporto di irregolarità bagaglio (Property Irregularity Report), in copia; - biglietto aereo con l’itinerario completo del viaggio e ticket del bagaglio, in copia; - scontrini di acquisto dei beni di prima necessità, in originale, con lista dettagliata degli acquisti effettuati.

RICHIESTE DI RIMBORSO Inviare la denuncia del sinistro e i documenti giustificativi al seguente indirizzo: INTER PARTNER ASSISTANCE S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia Servizio Liquidazione Travel Via B. Alimena, 111 – 00173 ROMA